Art. 1.

      1. L'uso del titolo di «onorevole» riferito ai deputati e ai senatori del Parlamento nazionale nonché ai consiglieri regionali e provinciali, anche se cessati dalla carica, è abolito.
      2. L'utilizzazione del titolo di «onorevole» in violazione di quanto disposto dal comma 1 è punita con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro.